” per il fatto che, in determinate situazioni, il soggetto agente possa presentare le caratteristiche di un “ L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato/ atti/ documenti/ altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio https://macrobookmarks.com/story18637811/detalles-ficci%C3%B3n-y-reati-subito-all-estero